DM 37 08

il decreto di riordino delle disposizioni sulle attività di installazione degli impianti negli edifici

Il Decreto ministeriale n.37 del 2008 (DM 37 08) va ad attuare la legge n.248 del 2015, riguardante il riordino delle indicazioni riguardanti le installazioni degli impianti all’ interno degli edifici.

Il d.m. 22 gennaio 2008 si applica ovunque ci siano degli impianti collegati a degli edifici, non importa la destinazione d’uso (civile, industriale, uffici, …). Le indicazioni contenute in questa legge vanno a sostituire le disposizioni presenti nella precedente legge 46 del 1990.

Si tratta di una normativa a lungo attesa ma entrata in vigore solo negli ultimi anni e che va a chiarire una serie di concetti e va a stabilire quelle che sono le regole che riguardano le certificazioni e la dichiarazione di conformità degli impianti.

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DM 37 08 – A quali impianti si applica
Il d.m. 22 gennaio 2008 è stato aggiornato nel 2018 e prevede un sistema di certificazione per diversi tipi di impianti collegati agli edifici:

  • impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzo dell’energia elettrica;
  • impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
  • impianti per l’automazione di porte, barriere o cancelli;
  • impianto radio-televisivi (antenne TV, impianti elettronici, …);
  • impianti di riscaldamento, refrigerazione, condizionamento;
  • impianti di ventilazione e aerazione dei locali;
  • impianti per distribuzione e utilizzo di qualsiasi tipo di gas;
  • impianti sollevamento di cose o persone (ascensori, montacarichi, scale mobili, …);
  • impianti antiincendio o di rilevazione incendi/fumi;

Chi può installare gli impianti secondo la legge 37/08
Non tutti possono eseguire lavori di installazione e manutenzione sugli impianti elettrici. La ditta appaltante deve essere iscritta nel registro delle imprese o nell’ Albo delle imprese artigiane.

Quando si decide anche semplicemente di installare a casa un impianto di illuminazione moderno, è importante assicurarsi che la ditta abbia tutti i permessi per eseguire il lavoro che, per quanto semplice, deve essere sicuro e conforme alle normative tecniche.

Gli stessi tecnici installatori devono avere dei requisiti per poter intervenire fisicamente su un impianto. Serve una laurea o un diploma presso un istituto tecnico o un corso della durata di almeno 4 anni.

Chi può progettare un impianto secondo il DM 37 08
Per la realizzazione di un impianto elettrico è necessario un progetto redatto da un professionista iscritto al rispettivo ordine professionale. Il progetto è obbligatorio:

  • per utenze condominiale o domestiche con potenza impegnata superiore ai 6 kw o per singole unità abitative con superficie superiore ai 400 mq;
  • per impianti elettrici legati ad attività produttive (commercio, terziario, …) con tensione superiore ai 1.000 V o per potenza superiore a 6 kw, o se la superficie supera i 200 mq;
  • per impianti da installare in locali adibiti ad uso medico o in cui c’è rischio maggiore di incendio/esplosione;
  • per impianti con un numero di idranti maggiore o uguale a 4;

DM 37 08 e dichiarazione di conformità degli impianti
Il punto di principale interesse del d.m. 22 gennaio 2008 è proprio nella certificazione dell’impianto rilasciato dall’ impresa installatrice.

Al termine di ogni lavoro questa è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati. Non si tratta di poche pagine (come purtroppo si vede fare da alcuni “professionisti”) ma di una relazione completa di circa 30 pagine in cui sono specificati:

  • i materiali usati
  • le prove e i test eseguiti sull’ impianto
  • il manuale di installazione e manutenzione
  • i dati dell’impresa
  • i dati del committente

Se il lavoro riguarda il rifacimento parziale dell’impianto la dichiarazione si riferisce solo alla parte nuova, ma deve tenere comunque conto della funzionalità e della sicurezza di tutto l’impianto, indicando espressamente la compatibilità con il vecchio sistema attivo.

DM 37 08 Aggiornato al  2018
Il Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) ha di recente aggiornato la lista degli impianti soggetti al decreto ministeriale n.37 del 2008. In particolare rientrano in questo ambito di applicazione anche:

  • installazione e manutenzione di camini e stufe;
  • impianti di irrigazione per giardini;
  • tende motorizzate controllate a distanza;
  • manutenzione dell’impianto fognario condominiale;
  • installazione di impianti antifurto wifi.

Come ci comportiamo noi
La nostra azienda porta ogni giorno avanti una battaglia personale contro gli installatori che – in cambio di un prezzo ribassato – provvedono a realizzare o ad intervenire su un impianto senza rilascio di dichiarazione di conformità.

E’ una pratica illegale e se il progetto non è fatto rispettando “la regola dell’arte” può essere estremamente pericoloso ed aumentare il rischio di incendio.

Inoltre secondo il d.m. 37 del 22 gennaio del 2008, le imprese che non rilasciano la documentazione (o se incompleta come nella maggior parte dei casi) rischiano una sanzione fino a 10.000 euro e di essere espulsi dall’ Albo delle imprese se il comportamento si ripete.

I nostri tecnici invece sono qualificati per intervenire in totale sicurezza e rilasciamo gratuitamente la dichiarazione di conformità al termine di ogni lavorazione. Perché noi lavoriamo sulla qualità e sulla sicurezza, così che i nostri clienti possano dormire sonni tranquilli.